
Conciliazione e risoluzione delle controversie
Standard di qualità
A partire dal 1 gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com dell’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer, dovranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.
I clienti finali di energia elettrica e gas dovranno quindi rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per definire le controversie non risolte a livello di reclamo con gli operatori.
Il tentativo di conciliazione diventa condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale. Tale procedura sposa la linea inserita già nel Codice del Consumo (D.Lgs 130/15, art. 141-decies).
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line.
La domanda di conciliazione non può comunque essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente.
Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.
Per usufruire dei servizi di Risoluzione Alternativa delle Dispute si può fare riferimento alle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta dall’ARERA con Unioncamere oppure all’elenco degli organismi iscritti (solo per i clienti domestici).
Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com basta consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito Sportelloperilconsumatore.it.